(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
    della Regione Siciliana - Parte I - n. 22 del 1° giugno 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo Statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che  approva  il  testo
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  «Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione»; 
    Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre  2008,  n.
19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della   Regione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I,
n. 59 del 21 dicembre 2009; 
    Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010  di  rimodulazione  dell'assetto
organizzativo,  di  natura   endodipartimentale,   dei   dipartimenti
regionali, pubblicato nel S.O. n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,   recante
«Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa»,  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge  regionale
5 aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  «con
decreto del  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento»; 
    Visto, in particolare, il comma 2-ter del  citato  art.  2  della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  strutture   del   Dipartimento
regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura; 
    Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
degli interventi  infrastrutturali  per  l'agricoltura  con  relativi
termini di conclusione superiori a 30 giorni e  non  maggiori  di  60
giorni; 
    Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-ter,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
degli interventi  infrastrutturali  per  l'agricoltura  con  relativi
termini di conclusione superiori a 60 giorni e non  maggiori  di  150
giorni; 
    Vista la relazione con cui si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo inserito nell'allegato B) in merito alle  ragioni  che
rendono  necessaria  la  fissazione  di  un  termine  di  conclusione
superiore a 60 giorni; 
    Considerato che sussistono le  motivazioni  previste  dal  citato
comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n.  10,
ai sensi del quale i termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Visto  il  concerto  espresso  dall'Assessore  regionale  per  le
autonomie  locali  e  per  la  funzione  pubblica  in  relazione   ai
procedimenti per i quali sono stati fissati termini  superiori  a  60
giorni di cui all'allegato B); 
    Visto  il  parere  n.  2511/11,  del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 31 gennaio 2012; 
    Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  54  del  23
febbraio 2012; 
    Su proposta dell'Assessore regionale per le risorse  agricole  ed
alimentari; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento   regionale   degli
interventi infrastrutturali per l'agricoltura, di seguito  denominato
Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad  iniziativa  di
parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 
    2. I procedimenti di cui al comma precedente  devono  concludersi
con un provvedimento espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun
procedimento,  nelle  tabelle  allegate   che   costituiscono   parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa.  In
caso di mancata inclusione del procedimento nelle  tabelle  allegate,
lo  stesso  si  concludera'  nel  termine  previsto  da  altra  fonte
legislativa  o  regolamentare  conseguenziale  o,  in  mancanza,  nel
termine di trenta giorni.